VEICOLI NON IDENTIFICATI E DANNI CIVILI: NON TUTTO È PERDUTO
Approfondiamo con l’aiuto dell’avvocato Simone Labonia, l’ennesima notizia di un sinistro provocato da un pirata della strada, che si spera venga individuato.
Nel panorama della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, una delle situazioni più complesse riguarda i danni causati da veicoli che, dopo aver provocato un sinistro, si rendono irreperibili o non identificabili. Questo scenario è purtroppo ricorrente, in particolare nei casi di pirateria stradale, e pone problemi rilevanti per le vittime, che si trovano spesso senza un responsabile contro cui agire direttamente per ottenere il risarcimento.
Per fronteggiare tali casi, l’ordinamento italiano – in attuazione di direttive europee – ha previsto uno strumento specifico: il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Istituito presso la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), il Fondo rappresenta una tutela fondamentale per chi subisce danni da veicoli non assicurati, non identificati, rubati o posti in circolazione contro la volontà del proprietario.
Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005), in particolare agli articoli 283 e seguenti. In caso di danno provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene a condizione che vi siano danni alla persona. Dal 2007 è stata inoltre estesa la copertura anche ai danni materiali, purché siano stati riportati insieme a lesioni gravi. In assenza di danni fisici, i danni alle cose non vengono risarciti se l’autore del sinistro non viene identificato.
La normativa europea ha avuto un ruolo determinante nel plasmare e armonizzare le regole nazionali. In particolare, la Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito principi uniformi in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Questa direttiva impone agli Stati membri di istituire un organismo (come il Fondo italiano) che risarcisca le vittime nei casi in cui il veicolo responsabile sia sconosciuto o privo di copertura assicurativa.
L’intervento del Fondo non è automatico: la vittima deve presentare un’apposita richiesta e dimostrare, con idonea documentazione, che il sinistro è avvenuto e che il responsabile non è identificabile. In genere la gestione delle domande è affidata a specifiche imprese assicuratrici designate annualmente dalla Consap.
Infine, è importante sottolineare che il diritto al risarcimento tramite il Fondo non è illimitato nel tempo: la domanda deve essere avanzata entro termini ben precisi, in genere entro due anni dalla data dell’incidente.