MAXI SEQUESTRO DI ABBIGLIAMENTO GRIFFATO
L’antico modo di dire, che definisce “porto di mare” qualunque luogo dove arrivi di tutto e di più, a scapito di leggi e normative, non potrebbe essere più consono nell’infinito racconto dei molteplici intrecci illeciti, sempre più spesso smascherati proprio all’interno del nostro attivissimo scalo, che pur rimane ai vertici operativi, nazionali ed oltre, in riferimento alla sana via del “commercio marittimo”.
Notizia di ieri, nella cronaca del giornale, il sequestro a seguito di un’operazione congiunta delle nostre forze dell’ordine, di oltre 11.000 capi di vestiario, tanto “griffati” quanto “tarocchi”: pronti ad invadere il mercato del settore abbigliamento della penisola che pur, da sempre, tutto il mondo ha vestito.
Unitamente all’ avvocato Simone Labonia, commentiamo l’accaduto, (non senza un plauso preventivo alla riuscita di questa brillante operazione), approfondendo le normative che regolamentano il delicato settore.
Innanzi tutto citiamo quanto afferma l’art.473 codice penale, che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chiunque contraffa’ o altera marchi industriali nazionali o esteri, al fine di una illegittima distribuzione sul mercato.
Tale fattispecie viene specificatamente configurata quando, un agente non autorizzato, faccia illecito uso di altrui marchio, per indurre in confusione ed errore un futuro acquirente.
Detta contraffazione non deve essere necessariamente intenzionale: può Infatti capitare di imitare inconsapevolmente un marchio, e scoprirlo quando è ormai troppo tardi per rimediare. Anche in casi simili la legge protegge il legittimo titolare del marchio originale, che può agire in giudizio contro lo “sfortunato imprenditore” avversario, per ottenere la cessazione dell’uso illegittimo del segno ed il risarcimento di un danno, anche non patrimoniale.
Attenzione però ai cosiddetti “marchi deboli”, che sono quelli dotati di una scarsa capacità distintiva: ciò avviene nel caso di marchi composti essenzialmente dal nome comune del prodotto che, ovviamente, non è soggetto ad alcuna tutela e può essere imitato dai concorrenti, senza la possibilità di precluderne la commercializzazione.
Il titolare di un marchio registrato e’ legittimato ad agire in giudizio attraverso la cosiddetta “azione di contraffazione”, finalizzata al ripristino delle sue legittime prerogative: ovviamente l’onere della prova compete a chi propone la domanda, che dovrà dimostrare come la somiglianza tra i due segni possa creare rischio di confusione nei consumatori.
A seguito dell’art.124 del CPI (Codice di Proprietà Industriale), la sentenza che accerti la contraffazione, può disporre anche l’inibizione totale della fabbricazione, del commercio e dell’uso del prodotto incriminato.