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L’AGGRAVANTE DELL’ORGANIZZAZIONE NELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI L'Avvocato risponde 

L’AGGRAVANTE DELL’ORGANIZZAZIONE NELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI

Insieme all’avvocato Simone Labonia, approfondiamo i risvolti giuridici della notizia pubblicata, riferita ad una rete di spacciatori operante in provincia.

Nell’ambito dei reati in materia di stupefacenti, la presenza di una struttura organizzata rappresenta un’aggravante rilevante ai fini della determinazione della pena. L’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) prevede infatti che la pena sia aumentata quando il fatto è commesso da più persone riunite ovvero con modalità tali da costituire un’attività organizzata. In particolare, quando si configura una vera e propria rete di spaccio, si entra nel campo della circostanza aggravante dell’organizzazione, che comporta un trattamento sanzionatorio più severo.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, per configurare l’aggravante non è necessario che si tratti di un’associazione criminale ex art. 74 del D.P.R. 309/1990 (che punisce l’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti), ma è sufficiente che l’attività di spaccio sia strutturata, stabile e articolata, anche in assenza di un vincolo associativo stabile tra i soggetti coinvolti. In sostanza, è punibile in modo più grave anche la gestione di una “rete” di spaccio autonoma, in cui siano presenti ruoli distinti, divisione di compiti, e un certo grado di coordinamento.

La giurisprudenza ha chiarito che la sussistenza dell’aggravante può derivare da una pluralità di elementi: il numero di soggetti coinvolti, la disponibilità di risorse logistiche, la frequenza e continuità delle cessioni, l’utilizzo di telefoni “dedicati”, vedette o staffette, fino all’uso sistematico di mezzi per eludere i controlli. Questi elementi fanno emergere una vera e propria professionalità delinquenziale, che giustifica l’inasprimento della pena.

La Cassazione Penale, in numerose sentenze, ha ribadito che non serve dimostrare l’esistenza di un’associazione a delinquere, ma è sufficiente la prova di un’organizzazione “rudimentale ma efficiente”, finalizzata al commercio illecito. In questo contesto, il giudice ha il dovere di valutare il grado di pericolosità sociale derivante dalla capacità della rete di diffondere lo stupefacente in modo sistemico.

Quanto alla punibilità, l’art. 73 prevede, in presenza di aggravanti, un innalzamento della pena base (da sei a venti anni di reclusione), che può essere ulteriormente aumentata in base alle circostanze concrete. L’aggravante organizzativa, in particolare, comporta un aumento di pena fino a un terzo.
Le sentenze della Cassazione rafforzano l’idea che anche forme meno strutturate ma stabili e coordinate di rete siano idonee a configurare l’aggravante, valorizzando la pericolosità effettiva dell’attività criminosa e la sua capacità di diffusione sul territorio.

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