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IL FUOCO È UN’ARMA PERICOLOSA CHE PUÒ SFUGGIRE DAL CONTROLLO L'Avvocato risponde 

IL FUOCO È UN’ARMA PERICOLOSA CHE PUÒ SFUGGIRE DAL CONTROLLO

Approfondiamo con l’aiuto dell’avvocato Simone Labonia il grave episodio che ha colpito una sede istituzionale della nostra provincia, per mano di uno sconsiderato.

L’incendio doloso è un reato disciplinato dall’art. 423 del Codice Penale, che punisce chiunque cagioni un incendio con dolo, ovvero con la volontà e consapevolezza di appiccare il fuoco in modo da creare un pericolo per l’incolumità pubblica. La norma prevede una pena detentiva da tre a sette anni, poiché l’incendio è considerato un reato di pericolo concreto: non è necessario che si verifichino danni a persone o cose, ma è sufficiente che le fiamme abbiano avuto la potenzialità di propagarsi e creare un rischio collettivo.

La norma introduce un’aggravante specifica se l’incendio doloso è commesso per motivi abietti o futili, provoca lesioni personali o morte,
interessa edifici abitati o strutture strategiche (ospedali, scuole, infrastrutture pubbliche), viene appiccato per ottenere un vantaggio economico, come nel caso delle frodi assicurative.

Un’altra aggravante rilevante è prevista dall’art. 61 c.p., che aumenta la pena se il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni o in presenza di recidiva.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la gravità del reato di incendio doloso, soprattutto in relazione alla valutazione del pericolo concreto. Chiarito che l’incendio doloso sussiste anche se il fuoco non si propaga ampiamente, purché vi sia stato un concreto rischio per la pubblica incolumità.

Un altro principio affermato dalla giurisprudenza riguarda la prova del dolo: secondo la Cassazione Penale il dolo può essere desunto da elementi indiziari come il comportamento dell’imputato prima e dopo il fatto, l’uso di acceleranti e la reiterazione di episodi simili.

Infine, l’incendio appiccato con finalità intimidatorie o ritorsive rientra nell’aggravante dei motivi abietti o futili, con conseguente aumento della pena.

Il reato è tra i più severamente puniti dal nostro ordinamento per il suo alto potenziale distruttivo e la minaccia che rappresenta per la sicurezza pubblica. La giurisprudenza ha confermato un’interpretazione rigorosa della norma, sottolineando che la punibilità non dipende esclusivamente dall’entità del danno, ma anche dal rischio creato. La tutela dell’ambiente e dell’incolumità collettiva rimane una priorità, giustificando pene elevate e un’applicazione stringente delle aggravanti.

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