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Cosenza calcio, il Tar del Lazio respinge il ricorso: restano i 4 punti di penalizzazione Calcio Sport 

Cosenza calcio, il Tar del Lazio respinge il ricorso: restano i 4 punti di penalizzazione

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Cosenza per la restituzione dei 4 punti di penalizzazione in classifica. La penalizzazione era stata decisa a fine agosto per violazioni amministrative e mancati pagamenti delle ritenute Irpef che il Cosenza aveva giustificato con problemi relativi ai conti correnti e loro improvviso pignoramento. Classifica che resta invariata con i silani, che domani a Salerno affrontano la Salernitana, ultimi con 27 punti mentre i granata di mister Marino sono a 33.

La decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4578 del 2025, proposto da
Cosenza Calcio srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Filippo Lattanzi, con domicilio
eletto presso lo studio Francesco Antonio Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia,
Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
U.S. Salernitana 1919 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmano’, Salvatore Sica, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
N. 04578/2025 REG.RIC.
Unione Calcio Sampdoria spa, Associazione Calcio Reggiana 1919 srl, Brescia
Calcio spa, A.S. Cittadella srl, Fussball Club Suedtirol spa, Mantova 1911 srl,
Frosinone Calcio srl, Carrarese Calcio 1908 srl, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

  • della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI prot. n.
    00263/2025 del 21.1.2025, depositata il 19.3.2025, che rigettava i ricorsi riuniti
    promossi dal Cosenza Calcio Srl contro le decisioni della Corte Federale
    d’Appello, S.U., n. 0040/CFA-2024-2025 e n. 0039/CFA-2024-2025, depositate il
    21.10.2024 che, a loro volta, avevano respinto i reclami avverso le decisioni del
    Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nn. 0045/TFNSD/2024-2025
    e 0044/TFNSD/2024-2025, depositate il 6.9.2024; in parte qua, del Comunicato
    Ufficiale n. 140/A F.I.G.C., del 21.12.2023, nella parte in cui relativamente ai punti
    5) e 6), titolo I), par. IX), lett. A, non commisura la penalizzazione di punteggio
    all’entità dell’importo economico inevaso ed intende il termine per l’adempimento
    come assolutamente perentorio;
  • nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
  • nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del C.O.N.I. e della U.S.
    Salernitana 1919;
    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
    presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 il dott. Giovanni
    Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    N. 04578/2025 REG.RIC.
    Premesso che parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio dell’udienza camerale, per
    attendere l’esito delle prossime giornate di campionato di serie B, di cui l’ultima
    fissata per il 13.5.2025, incidenti sull’istanza cautelare proposta;
    Considerato che le altre parti si sono opposte in ragione dell’esigenza di definire
    quanto prima la vicenda anche al fine di non generare alcuna incertezza sullo
    sviluppo del campionato di calcio di serie B;
    Considerato che, proprio in forza degli opposti interessi vantati dalle parti
    ricorrenti, non è possibile accogliere l’istanza di rinvio;
    Considerato, sempre in via preliminare, che, in altro giudizio, il TAR Lazio, sez. I
    ter, con ordinanza n. 11559/2024, ha disposto un rinvio pregiudiziale alle Corte di
    Giustizia dell’U.E., formulando, tra gli altri, un quesito relativo alla compatibilità
    tra il principio della tutela giurisdizionale effettiva (di cui agli artt. 6 e 19 TUE, alla
    luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e 6 della CEDU) e
    quanto previsto dall’art. 2 D.L. n. 220/2003, che esclude il potere del giudice
    nazionale (nel caso di specie il G.A.) di annullamento della sanzione disciplinare
    sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia
    delle sanzioni medesime, limitando la salvaguardia delle posizioni lese alla sola
    tutela risarcitoria per equivalente;
    Premesso che tale rinvio pregiudiziale, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe
    un’incidenza pure sul giudizio in corso, dove è stato chiesto di sospendere un
    provvedimento disciplinare adottato dagli organi di giustizia sportiva, decisione,
    allo stato, tuttavia, preclusa dal citato D.L. n. 220/2003, come osservato, in senso
    contrario, dalle parti resistenti;
    Considerato che, anche a voler ammettere in astratto la tutela cautelare, nella
    specie, all’esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti
    per la concessione delle misure cautelari;
    Considerato, più nello specifico, che difetta, innanzitutto, il periculum per due
    ordini di ragioni; in primo luogo, perché l’eventuale sospensione degli atti
    N. 04578/2025 REG.RIC.
    impugnati non avrebbe un’incidenza rilevante sull’attuale classifica del campionato
    di serie B, poiché il Cosenza Calcio srl rimarrebbe, pur sempre, ultimo in classifica
    (in merito, si sottolinei che la prima posizione utile, ai fini della salvezza, è nel
    campionato di serie B di calcio la quartultima); inoltre, quale aspetto assorbente,
    risultano, allo stato, prevalenti gli intessi della F.I.G.C. e delle squadre
    controinteressate, tenuto anche conto dell’attuale quadro giuridico; è, infatti,
    evidente che l’eventuale sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al
    Cosenza Calcio srl a così ravvicinata distanza dalla fine del campionato di serie B
    potrebbe pregiudicare l’ordinario ed armonioso svolgimento della competizione,
    potendo anche minare la regolare celebrazione degli spareggi (play out) di fine
    stagione;
    Considerato, peraltro, quanto al fumus, che, ad un primo esame, risulta, comunque,
    essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto dal CGS della FIGC:
    A) innanzitutto, perché, malgrado il legale rappresentante p.t. dell’epoca risulti
    essersi reso autore di azioni dolose, di per sé questo non si ritiene essere elemento
    che poteva condurre a non applicare quanto previsto dall’art. 6 CGS della FIGC in
    tema di responsabilità diretta della società; al riguardo, può richiamarsi anche la
    giurisprudenza formatasi sulla fattispecie analoga prevista dall’art. 2049 c.c. in
    tema di responsabilità dei padroni e committenti (cfr. Cass. civ., sez. III, 14
    novembre 2023, n. 31675 ed altre); B) inoltre, perché come sottolineato dagli
    organi di giustizia sportiva ed ad una prima lettura degli atti, effettivamente non
    risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato dalla ricorrente sia
    riferito anche all’illecito specifico contestato al Cosenza Calcio srl;
    Considerato, infine, che non risulta avere un’incidenza determinate nella presente
    fase la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 13 CGS della F.I.G.C.,
    perché la violazione paventata, anche laddove venisse condivisa, avrebbe l’effetto
    esclusivamente di determinare una riduzione parziale della sanzione disciplinare
    comminata al Cosenza Calcio srl, circostanza che ha un’evidente ricaduta in punto
    N. 04578/2025 REG.RIC.
    di periculum, dato l’impatto ancora inferiore sulla classifica;
    Le spese di fase, data la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge
    l’istanza di misure cautelari.
    Compensa le spese di fase.
    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
    segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 con
    l’intervento dei magistrati:
    Michelangelo Francavilla, Presidente
    Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
    Silvia Simone, Referendario
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Giovanni Mercone Michelangelo Francavilla
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