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ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO: DISCIPLINA NAZIONALE E COMUNITARIA L'Avvocato risponde 

ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO: DISCIPLINA NAZIONALE E COMUNITARIA

Commentiamo con l’avvocato Simone Labonia lo sfogo della titolare di un esercizio commerciale, che ha visto quasi immediatamente rilasciato il ladro colto sul fatto.

L’arresto in flagranza di reato è una delle forme più incisive di privazione della libertà personale previste dal nostro ordinamento, disciplinata dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (c.p.p.). Si tratta di un provvedimento immediato, adottabile anche senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, quando un soggetto viene colto nell’atto di commettere un reato o subito dopo.

L’art. 382 c.p.p. definisce la flagranza in due modalità: flagranza propria, quando il soggetto viene sorpreso nell’atto di commettere il reato, e quasi-flagranza, quando viene inseguito o trovato con tracce evidenti del reato appena commesso. Queste situazioni legittimano l’arresto operato dalla polizia giudiziaria o, in certi casi, anche da privati cittadini.

La legge distingue tra arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) e arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.). Nel primo caso, l’arresto deve essere eseguito in presenza di delitti gravi (es. omicidio, rapina, violenza sessuale). Nel secondo, la polizia può decidere se arrestare o meno in presenza di reati meno gravi, tenendo conto della pericolosità dell’individuo e della gravità del fatto.

Diverso dall’arresto è il fermo di indiziato di reato (art. 384 c.p.p.), che può essere disposto dal pubblico ministero quando vi siano gravi indizi di reato e concreto pericolo di fuga. Il fermo può avvenire anche senza flagranza, ma deve essere convalidato dal giudice entro 48

L’arrestato deve essere immediatamente informato dei suoi diritti e condotto davanti al giudice entro 48 ore. Se non vengono convalidate le misure cautelari, deve essere rilasciato. Inoltre, l’arresto deve essere annullato se mancano i presupposti di legge.

Nel contesto europeo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 6 e 47-50) e la CEDU (art. 5) sanciscono il diritto alla libertà personale e al giusto processo. Ogni arresto deve essere conforme ai principi di legalità, proporzionalità e necessità. Il soggetto ha diritto a un’informazione tempestiva e comprensibile circa le ragioni dell’arresto, all’assistenza legale e a essere portato rapidamente davanti al giudice, nel rigoroso rispetto delle garanzie individuali.

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